Descrizione
CODICE DISCIPLINARE DOCENTI
CCNL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/09 – ESTRATTO
NORME DISCIPLINARI
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I – Personale docente
ART.91 Rinvio delle norme disciplinari
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di
garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive,
entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza
contrattuale l’intera materia.
D.L.VO N. 297 DEL 1994 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI ISTRUZIONE
PARTE III – PERSONALE
TITOLO I – PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV – Disciplina Sezione I – Sanzioni disciplinari
Art. 492. Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le
sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un
mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo
di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e’ costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all’osservanza dei propri doveri.
Art. 493. C e n s u r a
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494. Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o
attivita’ non soggetti a pubblicita’;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.
Art. 495. Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese
a sei mesi e’ inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravita’;
b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
atti; d) per abuso di autorita’.
Art. 496. Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso
il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, e’ inflitta per il compimento di uno o piu’
atti di particolare gravita’ integranti reati puniti con pena
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall’ esercizio della potesta’ dei genitori. In ogni caso gli atti
per i quali e’ inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilita’
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
nell’esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
provinciali, ai quali e’ assegnato il personale che ha riportato
detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unita’ di personale
utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
dall’articolo 456, comma 1.
Art. 497. Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui
all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione
dell’aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui
all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e’
elevato a tre anni se la sospensione e’ superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e’ irrogata la sospensione da
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e’ superiore a
tre mesi, il personale direttivo e docente non puo’ ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo’
altresi’ partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore,
ai quali va ammesso con riserva se e’ pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e’
detratto dal computo dell’anzianita’ di carriera.
6. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per l’ammissione
ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che
abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498. D e s t i t u z i o n e
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
d’impiego, e’ inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
alla funzione;
b) per attivita’ dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita’.
Art. 499. Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente piu’ grave di quella prevista per
l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (( la
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
del comma 2 dell’articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la
sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima;
nel caso in cui tale misura massima sia stata gia’ irrogata, la
sanzione prevista per l’infrazione commessa puo’ essere aumentata
sino a un terzo.
Art. 500. Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio e’ concesso un assegno
alimentare in misura pari alla meta’ dello stipendio, oltre agli
assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorita’ competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501. Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
puo’ chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 e’ fissato in cinque anni per il
personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma
2, lettera d).
(Artt. da 502 a 507 ABROGATI DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )
Art. 508. I n c o m p a t i b i l i t a’
1. Al personale docente non e’ consentito impartire lezioni private
ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e’ tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi’
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo’ essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e’ fatto divieto di impartire
lezioni private.
7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non e’ cumulabile con altro rapporto di impiego
pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e’
tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo’ esercitare
attivita’ commerciale, industriale e professionale, ne’ puo’ assumere
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
cariche in societa’ od enti per i quali la nomina e’ riservata allo
Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si
societa’ cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilita’.
13. L’ottemperenza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l’incompatibilita’ sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attivita’
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e’ ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.