Descrizione
SCOPO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
In ottemperanza a quanto previsto nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” gli studenti sono tenuti a rispettare precise norme di comportamento (in seguito indicate come norme) per il rispetto sia delle persone (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, personale di servizi esterni, studenti, visitatori) che operano nell’Istituto, che delle strutture e dei beni della stessa, nonché delle disposizioni generali ed organizzative e degli altri regolamenti dell’Istituto.
La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazione disciplinare passibile di sanzione.
La responsabilità disciplinare è personale. Non è superfluo precisare che, per gli alunni minorenni, la responsabilità civile ricade sui genitori quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio; i genitori hanno comunque la responsabilità in educando anche per i figli maggiorenni ma ancora presenti nello stato di famiglia.
Tutte le attività proposte dalla scuola sono disciplinate dal presente regolamento.
Art. 1 – Inizio delle lezioni
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.00.
L’ingresso degli alunni in Istituto è previsto al suono della prima campana che avverrà cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, alle ore 7.55. Gli alunni si dirigeranno disciplinatamente ed ordinatamente verso le rispettive aule.
Al suono della seconda campana avranno inizio le lezioni.
Trascorsi cinque minuti dal suono della campana di inizio lezioni 8.05 i cancelli della scuola verranno chiusi e saranno riaperti alle ore 8.55 per consentire l’ingresso alla seconda ora.
Art. 2 – Ritardi ed entrate posticipate
Le lezioni iniziano alle ore 8.00 alla mattina. Non sono accettati ritardi tranne nel caso in cui dipendano dai mezzi pubblici.
Eventuali ritardatari entro i primi dieci minuti (ore 8.10), potranno essere ammessi con giustificabili motivi, non ripetuti né abituali, il ritardo sarà annotato sul registro elettronico.
In tutti gli altri casi i ritardi e le entrate fuori orario sono ammessi solo in presenza dei genitori o del delegato o in presenza di richiesta compilata e firmata dal genitore sul libretto delle giustificazioni (o dallo studente maggiorenne se delegato da esso per la firma);
qualora il ritardo si verifichi per inconvenienti intervenuti durante il percorso da casa a scuola, la richiesta del genitore (o dello studente maggiorenne se delegato da esso per la firma), sempre compilata e firmata sul libretto delle giustificazioni, deve essere presentata al docente della prima ora il giorno successivo.
L’ammissione alla seconda ora è disposta dal D.S. e/o suo delegato; il docente provvederà ad annotarla sul registro elettronico.
Non è consentito l’ingresso in Istituto dopo l’inizio della 3° ora, salvo gravi e documentati motivi che verranno valutati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.
La famiglia è avvisata in tempo reale dell’assenza e del ritardo tramite la consultazione del registro elettronico.
La recidiva dei ritardi è considerata grave mancanza disciplinare in quanto il rispetto dell’orario delle lezioni è un dovere per lo studente e per i suoi genitori, chiamati ad insegnare ai propri figli il rispetto delle regole della comunità scolastica.
E’ consentito arrivare in ritardo solo quattro volte in un quadrimestre, superato tale limite sarà comminata una sanzione/penalità di 0,50 punti da detrarre al voto di condotta fino ad un limite massimo di 4 punti per quadrimestre (voto 6), inoltre allo studente del secondo biennio e del quinto anno che supera il limite di ritardi consentiti verrà attribuito il credito scolastico inferiore della banda di oscillazione nello scrutinio finale.
I ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno conteggiati nel monte ore totale delle assenze per l’anno scolastico in corso, si ricorda che il per disposizione normativa (DPR 122/2009, artt. 2 e 14), affinché uno studente possa essere ammesso all’anno successivo è obbligatorio aver frequentato le lezioni per almeno i ¾ dell’orario annuale curriculare.
Art. 3 – Uscite anticipate
L’uscita anticipata può essere autorizzata dall’Ufficio di Presidenza quando il permanere in Istituto può essere rischioso per l’igiene o l’incolumità degli allievi.
L’uscita anticipata e l’ingresso posticipato dell’intera classe possono essere disposti dall’Ufficio di Presidenza per le classi nelle quali non può essere assicurato il servizio scolastico e/o l’adeguata vigilanza (previa comunicazione alla famiglia).
Le richieste di uscita anticipata saranno concesse esclusivamente per validi e documentati motivi:
Gli alunni maggiorenni, che convivono con i genitori e sono da essi mantenuti agli studi, potranno lasciare l’Istituto solo se autorizzati dal genitore sull’apposito libretto o se delegati da essi per la firma.
Gli studenti che chiedono di uscire anticipatamente devono consegnare il libretto compilato e firmato dal genitore, all’Ufficio di Presidenza, entro la prima ora per l’autorizzazione.
Gli alunni maggiorenni potranno lasciare l’aula all’ora richiesta, quelli minorenni devono attendere l’arrivo del genitore. Il docente dell’ora annoterà l’uscita sul registro elettronico.
È facoltà del genitore e/o di chi ne fa le veci autorizzare la scuola a fare uscire da solo l’alunno, anche se minorenne, tramite richiesta sul libretto delle giustificazioni, previa specifica dichiarazione scritta resa davanti al DS o a un suo delegato, che sarà annotata sul libretto a cura dell’Ufficio di Presidenza.
Gli studenti che per motivi di trasporto hanno necessità di uscire prima della fine delle lezioni, saranno autorizzati su richiesta del genitore, con allegato orario del mezzo extraurbano. Tale autorizzazione sarà annotata sul libretto delle giustificazioni e dovrà essere presentata al docente dell’ora e al personale in servizio all’ingresso.
Art. 4- Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate su apposito libretto da un genitore o da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni possono giustificare autonomamente, previa delega da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
L’alunno sprovvisto di regolare giustificazione dovrà giustificare entro il termine massimo di tre giorni; i
docenti annoteranno comunque giornalmente l’obbligo di giustificare.
In mancanza di giustificazione entro il detto termine, il Coordinatore del C. di C. comminerà una nota che andrà registrata sul giornale di classe e che sarà valutata dal C. di C. e ricadrà sul voto di condotta e sull’attribuzione del credito scolastico.
Ogni cinque assenze, per la riammissione, l’alunno dovrà essere accompagnato dai genitori.dovrà essere accompagnata da certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.
Per le assenze che si protraggano oltre cinque giorni continuativi, inclusi i festivi, dovute a motivi diversi dalla malattia, per la riammissione dell’alunno il genitore o chi ne fa le veci dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione nei modi di legge.
Le assenze collettive (80% della classe) sono ritenute di particolare gravità e devono essere giustificate sull’apposito libretto. Per l’assenza collettiva della singola classe sarà il Consiglio di classe a decidere i provvedimenti da adottare:
– Gli studenti che hanno preso parte ad un a o più assenze “collettive” non giustificate dalla scuola avranno una riduzione del voto di condotta;
– per le classi nella quali si verifichino nel corso dell’anno una o più assenze “collettive” non giustificate, potrà essere valutato, in relazione alla gravità dei comportamenti, l’annullamento delle uscite didattiche e del viaggio d’istruzione.
Art. 4 bis – motivazione dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate
Sono considerati ritardi o entrate posticipate dovuti a cause di forza maggiore e quindi motivati e non considerati ai sensi della procedura prevista per l’irrogazione di sanzioni disciplinari e del calcolo delle assenze:
- il ritardo del mezzo pubblico;
- l’incidente stradale autocertificato che ha coinvolto il genitore e/o lo studente;
- i motivi di salute, le visite mediche, le analisi cliniche, le donazioni di sangue certificati;
- gravi e urgenti motivi personali o familiari autocertificati dai genitori.
Sono considerate motivazioni valide per le uscite anticipate:
- motivi di salute (visite mediche, analisi cliniche ecc.) documentati o improvvisi malesseri;
- partecipazione a gare sportive ufficiali certificate dalla società sportiva di appartenenza;
- gravi e urgenti motivi personali o familiari autocertificati dai genitori.
Si fa presente che giustificazioni recanti diciture generiche quali “motivi personale” o “motivi familiari” non saranno considerate motivazioni valide: tali giustificazioni verranno considerate semplici informazioni fornite alla scuola da parte della famiglia sul fatto che i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sono a conoscenza del ritardo.
Tali ritardi verranno considerati quindi ritardi non motivati e validi ai fini dell”irrogazione del voto di condotta.
Oltre agli otto ritardi consentiti durante l’anno (art.2), gli altri ritardi non dovuti a cause di forza maggiore
comporteranno un abbassamento del voto di condotta 0,50 per ogni ritardo in più fino al limite minimo del voto sei e il non riconoscimento del punteggio massimo della banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico nello scrutinio finale.
Art. 5 – Norme di comportamento
Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non potranno allontanarsi dall’aula senza avere ottenuto
l’autorizzazione dell’insegnante e comunque – salvo casi eccezionali – non prima della fine della 2^ ora.
Dopo l’intervallo di socializzazione gli alunni potranno allontanarsi dalla classe soltanto in casi eccezionali e sempre previa autorizzazione dell’insegnante dell’ora.
Durante l’intervallo di socializzazione gli alunni che usciranno dall’aula eviteranno schiamazzi e disordine e non potranno allontanarsi dall’edificio per nessun motivo. Non è permesso correre né gridare. L’inosservanza di quanto sopra comporterà gravi sanzioni disciplinari.
Non sono consentite più di due uscite giornaliere, oltre quella per l’intervallo di socializzazione.
Durante il cambio degli insegnanti gli alunni, se rimangono nelle aule, manterranno un comportamento coerente con i principi di convivenza civile e di rispetto degli ambienti e, in nessun caso, sosteranno davanti alla porta dell’aula o nei corridoi.
Tutti gli alunni sono responsabili dell’integrità del giornale di classe. Lo smarrimento, la manomissione o qualunque altro danno ad esso arrecato verrà severamente sanzionato.
Se per necessità didattiche gli alunni devono spostarsi, manterranno nei corridoi un comportamento che non rechi disturbo allo svolgimento delle lezioni nelle altre aule. Il rappresentante di classe avrà cura del registro di classe, portandolo con sé.
Il comportamento degli alunni nei locali dell’Istituto, particolarmente per quanto riguarda allontanamenti dall’aula o permanenza nei locali comuni, deve essere coerente con i principi di convivenza sociale e di rispetto degli ambienti
Art. 6 – Rispetto ambienti e attrezzature
Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata
prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.
Gli alunni hanno il dovere di rispettare e non danneggiare intenzionalmente i locali dell’edificio scolastico, gli arredamenti, le suppellettili, le macchine, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione all’Istituto
In caso di ammanchi o danneggiamenti, il responsabile sarà severamente punito e dovrà risarcire il danno; lo stesso avverrà anche per coloro che, con il loro silenzio, ostacolano l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. Gli stessi saranno tenuti a risarcire il danno provocato.
Gli alunni, entrando nelle aule, nei laboratori o nella palestra devono immediatamente far presente al personale docente o al personale di vigilanza quanto di anormale, danneggiato o mancante avranno notato; in caso contrario la classe che occuperà i locali all’atto del riscontro delle dette anomalie verrà ritenuta responsabile delle stesse.
E’ richiesta agli alunni una particolare diligenza nella custodia dei loro effetti personali nonché del materiale didattico. L’Amministrazione scolastica non risponde di eventuali ammanchi e/o smarrimenti di oggetti o
indumenti personali che dovessero verificarsi all’interno dell’Istituto.
Tale norma vale anche, in particolare, per i cellulari e i dispositivi elettronici.
Art. 7 – Materiali e abbigliamento
In classe ogni alunno deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e presentarsi con abbigliamento decoroso e consono con l’attività didattica. Un abbigliamento adatto alla specifica attività da svolgere, è indispensabile per le ore di educazione fisica e di laboratorio. L’alunno che non osserva tali norme potrà essere ammonito dal docente. In caso di recidiva possono essere comminate ulteriori sanzioni previste dalle norme interne.
Art.8 – Uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici
E’ vietato l’uso di telefoni cellulari e/o di dispositivi elettronici estranei alla lezione durante il normale svolgimento dell’attività scolastica. Il divieto è così regolamentato:
- Durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola è vietato utilizzare il telefono cellulare e altri
dispositivi elettronici. Per situazioni particolari l’utilizzo è ammesso previa richiesta formale al docente presente in classe e sua esplicita autorizzazione per motivi esclusivamente didattici.
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti, riposti in appositi contenitori presenti in ciascuna aula (la scuola non risponde di eventuali danneggiamenti o perdite).
- Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una
verifica scritta, la stessa sarà ritirata e valutata negativamente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova).
- All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre e durante le uscite didattiche e le visite guidate, sono vietate audio-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
Gli studenti sorpresi a mantenere attivi e/o utilizzare durante l’attività didattica cellulari e/o dispositivi elettronici saranno sanzionati con richiamo verbale e immediato ritiro del cellulare e/o dispositivo da parte del docente presente, nota sul registro di classe dell’avvenuto ritiro e successiva restituzione al genitore da parte del Dirigente scolastico o suo delegato.
L’alunno non può rifiutarsi di consegnare il telefonino o altro dispositivo elettronico al docente che ne ha accertato l’uso ingiustificato e che lo richiede, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari così come previste dall’art. 16 del presente regolamento.
Art.9 – Uso distributori automatici
Gli alunni possono accedere ai distributori automatici prima dell’inizio delle lezioni, durante la ricreazione, dopo il termine delle lezioni.
Durante le ore di lezione gli studenti non possono chiedere di uscire per recarsi ai distributori; questi potranno essere utilizzati solo in caso di necessità (malore) dietro esplicita autorizzazione del docente.
E’ vietato sostare nei pressi dei distributori durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi presso i laboratori, le palestre ecc.
Sarà possibile prelevare dai distributori automatici nei seguenti orari:
- Prima dell”inizio delle lezioni, fino alle ore 8.00;
- prima e durante la pausa di socializzazione dalle 10.45 alle 11.15;
alla fine della quinta ora, dalle ore 13.00.
L’utilizzo improprio dei distributori automatici comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari così come previste dall’art. 16 del presente regolamento.
Art.10 – Divieto uso uscite di emergenza con esclusione delle situazioni di emergenza.
E’ vietato agli studenti utilizzare le uscite di sicurezza e le scale di emergenza al di fuori di reali situazioni di pericolo (terremoto, incendi, ecc.) o in caso di simulazioni delle stesse (prove di evacuazione).
E’ vietato sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza.
E’ vietato utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita dalla scuola.
L’utilizzo improprio delle uscite di emergenza comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari così come previste dall’art. 16 del presente regolamento.
Art.11 – Divieto di fumo
E’ severamente vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, interni ed esterni: cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi,uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sale docenti, sale per riunioni, aree di attesa, bagni.
E’ emanato apposito regolamento sul divieto di fumo, che verrà portato a conoscenza di tutti gli utenti della scuola.
Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma e delle sanzioni applicabili.
Art. 12 – Riunioni degli studenti
Gli studenti, assistiti dagli insegnanti o, se autorizzati, da soli, hanno diritto di riunirsi nei locali dell’istituto anche fuori dall’orario delle lezioni, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività integrative, interdisciplinari, sperimentazioni didattiche e dibattiti culturali.
Ogni riunione deve essere preceduta da accordi organizzativi dei rappresentanti degli alunni con l’insegnante o gli insegnanti interessati e, successivamente, con il DS od un suo delegato affinché la disponibilità e la pulizia dei locali siano assicurati.
Art. 13 – Assemblea di classe
Gli studenti hanno diritto ogni mese ad un’assemblea di classe della durata di due ore, coinvolgendo di volta in volta discipline diverse.
L’assemblea di classe è richiesta, acquisito il parere scritto dell’insegnante, dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni; la data di convocazione e l’O.d.G.
devono essere presentati almeno tre giorni prima al DS, o ad un suo delegato, che la autorizzerà e ne annoterà sul registro di classe il giorno e le ore interessate.
L’insegnante dell’ora può, su richiesta degli alunni, presenziare all’assemblea; in ogni caso deve garantire l’ordinato svolgimento della stessa e assicurare la vigilanza.
Art. 14 – Assemblea d’Istituto
Gli studenti hanno diritto ogni mese ad un’assemblea di Istituto della durata di un’intera giornata di lezione,
scegliendo ogni mese un giorno diverso della settimana. L’assemblea dovrà essere autorizzata dal DS o da un suo delegato su istanza dei rappresentanti di Istituto o della maggioranza degli stessi o di almeno il 10% degli studenti.
L’istanza dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della data prevista e dovrà contenere la data e l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, firmato dal DS, con l’indicazione del luogo in cui si terrà l’assemblea, della data e dell’ordine del giorno, deve essere comunicato a tutte le classi. In ogni caso l’affissione all’albo, almeno due giorni prima, è di per sé adempimento sufficiente perla regolarità della convocazione.
I docenti in servizio vigileranno sul disciplinato svolgimento dell’assemblea, che potrà terminare prima della fine della giornata di lezione.
Al termine dell’assemblea, se non disposto diversamente dal DS, le classi saranno sciolte e gli alunni potranno uscire da scuola.
È fatto obbligo agli alunni di informare le famiglie della prevista assemblea e della possibilità di uscita anticipata dalla scuola.
Art. 15 – Affissioni e pubblicità
Gli alunni hanno il diritto di affiggere, negli appositi spazi,manifesti, locandine e altro materiale pubblicitario di interesse scolastico soltanto se autorizzati e vistati dal DS o da un suo delegato. Depositeranno, altresì, presso l’Ufficio di Presidenza, una copia regolarmente firmata.
È comunque vietata qualunque pubblicità o affissione a carattere commerciale.
Il volantinaggio è permesso all’interno della scuola solo in occasione delle elezioni scolastiche.
Art. 16 – Sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all’esame di Stato.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, ove possibile ed opportuno, potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica.
Comportamenti sanzionabili:
1 – Sono sanzionabili tutti i comportamenti che contravvengo i doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, visite guidate, scambi internazionali, soggiorni studio all’estero, progetti didattici, stage, ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.
Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:
- a) negligenza (abituale) nel rispetto dei doveri dello studente;
- b) comportamento scorretto e/o maleducato che turbi il quieto vivere e/o sia di ostacolo al regolare svolgimento dell’attività didattica;
- c) comportamento lesivo delle norme sulla sicurezza;
- d) ingresso alle aule speciali, laboratori, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
- e) superamento del limite consentito di ingressi o uscite fuori orario;
- f) assenze e/o ritardi non giustificati;
- g) uscita dall’aula durante le ore di lezione o al cambio d’ora senza l’autorizzazione del docente;
- h) mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio della scuola (arredi, impianti, strutture, …);
- i) furto di beni di proprietà della scuola, dei compagni o di altri;
- j) fumare in qualsiasi pertinenza della scuola;
- k) usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica per motivi personali non inerenti la didattica (all’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile), eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e e la loro pubblicazione su qualsiasi social si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge;
- l) utilizzare in modo non corretto le attrezzature, i sussidi, gli arredi, ecc.;
- m) uscire dalla scuola senza l’autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo collaboratore;
n) mancare di rispetto nei confronti di docenti e di personale ausiliario della scuola e/o altri studenti;
o) portare a scuola materiale bevande alcoliche, sostanze illegali, oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
p) falsificare o alterare qualunque documento attinente ai rapporti scuola-famiglia compreso il libretto delle giustificazioni;
q) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza;
r) abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indirette (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola; - s) atti e comportamenti individuali e/o di gruppo che ledono la dignità dei compagni e il rispetto della persona umana (ad es. foto o riprese, ecc.) o per cui vi sia pericolo per l’incolumità della persona.
Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si procederà per analogia, convocando l’organo disciplinare competente.
Sanzioni:
Nel caso di violazione al Regolamento d’Istituto sono previste, in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni:
- a) Ammonimento scritto sul registro elettronico (nota) ;
- b) Ammonimento scritto sul registro elettronico e comunicazione immediata alla famiglia;
- c) Esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
- e) Attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica (pulizia/riparazione dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate; prestazioni di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell’orario di lezione);
- f) Risarcimento del danno arrecato;
- g) Abbassamento del voto in condotta e non riconoscimento del punteggio massimo della banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico nello scrutinio finale.
- h) Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza) L’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
per un fatto grave e specifico o per reiterate infrazioni disciplinari annotate sul registro di classe. - i) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto altresì nel caso in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone per periodi superiori a gg.15.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all’alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni
Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: i docenti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto.
In particolare sono irrogate :
- a) dai docenti:
1- ammonimento scritto sul registro elettronico (nota);
- b) dal Dirigente o dal docente previo avviso all’Ufficio di presidenza:
1- ammonimento scritto e comunicazione immediata alla famiglia;
- c) dal Dirigente:
1- allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica;
- d) dal Consiglio di Classe:
1- esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
2- attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica;
3- abbassamento del voto in condotta e non riconoscimento del punteggio massimo della banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico nello scrutinio finale;
4 – allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 gg. e/o intervento educativo personalizzato (attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica da intendersi come misura accessoria ad altro tipo di sanzione).
- e) Consiglio d’Istituto:
1- allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita (superiore a 15 gg) e commisurata alla gravità della mancanza e/o sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;
2 – sospensione fino al termine dell’anno scolastico.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 17 – Norme procedurali
In caso di violazioni che possano comportare l’allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento inizia con l’informazione (contestazione degli addebiti) circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento. Tale atto, firmato dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico, dovrà essere comunicato a chi esercita la potestà sull’alunno.
La comunicazione dovrà contenere: 1) Contestazione degli addebiti con la descrizione dei fatti contestati;
3) L’indicazione della data e dell’ora in cui il C.d.C. si riunirà per procedere all’eventuale formalizzazione dell’addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull’eventuale sanzione da irrogare.
Qualora nel termine concesso non pervengano giustificazioni e/o considerazioni, o qualora pervenendo le stesse non siano considerate fondate e dirimenti, il Consiglio di Classe deciderà sulla base degli elementi già in proprio possesso.
Nel caso in cui venga inflitta la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e comunicata, con ogni mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore, con l’avvertimento che, entro giorni 15 dalla comunicazione, è ammesso la possibilità di ricorrere all’Organo di Garanzia per l’impugnazione del provvedimento.
Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva.
– Provvedimenti d’urgenza e integrazioni applicative
Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l’incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell’Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
Art. 18 – Organo di garanzia
L’organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti e due genitori individuati fra i membri del Consiglio d’Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza. Questi vengono eletti da tutti i membri del Consiglio stesso.
L’Organo di Garanzia si riunisce con la presenza di tutti i componenti in caso di ricorso proposto per iscritto ed in qualunque forma idonea comunicato da parte di chi ne ha diritto o di chi ne ha legittimo interesse. Dal ricorso deve emergere inequivocabilmente la volontà di impugnare il provvedimento disciplinare, con la succinta indicazione dei motivi di impugnazione e degli elementi di prova proposti. L’Organo di Garanzia si riunisce e, valutate tutte le circostanze, sentito lo studente ed i di lui genitori, eventualmente acquisiti ulteriori elementi, se ritenuti indispensabili alla decisione, deciderà a porte chiuse a maggioranza sulla sanzione.
Il verbale di ciascuna riunione dell’Organo di Garanzia viene trascritto in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
L’Organo di Garanzia dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Istituto.
Art. 19 – Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale
Autori
Personale scolastico
Dirigente Scolastico